MA.R.I.C.A
Malattie Reumatiche Infiammatorie Croniche e Autoimmuni
ASSOCIAZIONE
BRESCIANA ARTRITE REUMATOIDE E LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO |
Il
22 settembre 1997 l’assemblea straordinaria dell’ABAR, alla presenza
del Notaio dottoressa Graziella Gregorini, ha modificato, come richiesto
dalla Regione Lombardia, lo statuto dell’associazione, che riportiamo
qui di seguito STATUTO Art.
1 E’ costituita la «Associazione Bresciana Artrite Reumatoide» (ABAR.) Art.
2 - L’associazione ha sede in Brescia nei locali del servizio di Immunologia
Clinica dell’Ospedale Civile di Brescia. Piazzale Spedali Civili n.
1. Art.
3 - L’associazione è autonoma, non ha scopi di lucro, è democratica
e apolitica, si propone i seguenti scopi: a) riunire tutti i malati
di artrite reumatoide, o portatori di forme reumatiche infiammatorie
croniche, e tutti coloro che intendono contribuire alla lotta contro
queste malattie; b) sensibilizzare le autorità sanitarie alla
necessità di potenziare l’attività preventiva curativa e riabilitativa
in campo immunoreumatologico; c) promuovere iniziative di informazione
alla pubblica opinione sulle complicazioni invalidanti della artrite
reumatoide e sulle esigenze dei malati; d) acquisire all’associazione
i mezzi finanziari utili all’espletamento delle sue funzioni e promuovere
ogni iniziativa che valga a potenziare l’attività dell’associazione
stessa. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. Art.
4 - La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2060.
L’associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con
delibera dell’assemblea approvata col voto favorevole di almeno tre
quarti di tutti i soci. Art.
5 - Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione
dell’associazione. Possono aderire all’associazione, in qualità di
socio tutti coloro che sono affetti da artrite, gli operatori sanitari
e tutti coloro che intendono prestare la loro opera in difesa dell’ammalato
artritico. Il Consiglio direttivo dell’associazione dovrà stabilire
la quota associativa annua. Art.
6- La domanda di ammissione all’associazione deve essere presentata
al Consiglio Direttivo tramite scheda di adesione e versamento della
quota associativa. L’eventuale provvedimento dì non ammissione e di
espulsione deve essere motivato e comunicato per iscritto. In caso di
ricorso da parte del socio l’eventuale non ammissione o espulsione
deve essere approvata dall’assemblea. Art.
7- Gli organi dell’associazione
sono: 1) L’Assemblea dei soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3)
Il Presidente del Consiglio direttivo; 4) Il Collegio dei revisori dei
conti. Art.
8- L’assemblea dei soci è composta da tutte le persone regolarmente
iscritte all’associazione. Viene convocata dal Presidente del Consiglio
Direttivo secondo le decisioni del direttivo stesso. La convocazione
viene fatta con l’affissione all’albo presso la sede legale o con
avviso spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per
l’assemblea. Art.
9 - L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno e
delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle direttive generali
dell’associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo
ed il collegio dei revisori dei conti. L’assemblea straordinaria deve
essere convocata in ogni tempo ogniqualvolta lo richieda un terzo
del consiglio direttivo o un decimo dei soci. Art.
10 - L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo
e, in mancanza, dal vice Presidente o dal consigliere più anziano.
All’inizio dell’assemblea il Presidente nomina un segretario con l’incarico
di redigere un verbale da conservare agli atti dell’associazione. Ogni
socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe non più di tre a persona.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con
la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione
la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nella deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano
la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le deliberazioni
sulle modifiche statutarie occorre, sia in prima che in seconda convocazione,
la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole di
due terzi dei presentì. Art.
11 - Il consiglio direttivo è composto da sette membri. La nomina del
consiglio direttivo è demandata per la prima volta ai soci fondatori.
Il consiglio direttivo viene eletto ogni tre anni dall’assemblea generale
ordinaria con votazione palese. Art.
12 - Il consiglio direttivo elegge il Presidente e un Vice Presidente
con maggioranza relativa e con votazione palese. Il Presidente nomina
il segretario e il tesoriere, i quali possono essere anche non soci
dell’associazione. Il consiglio direttivo si riunisce una volta all’anno,
e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne
sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. I compiti
del consiglio direttivo sono la realizzazione delle finalità dell’associazione
e l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale. Per la
validità delle (deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza
della maggioranza dei consiglieri.
Ogni componente il consiglio ha diritto ad un voto. In Caso di parità
di voti, prevale quello del Presidente. I membri del consiglio direttivo
prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese
sostenute nell’espletamento delle loro
mansioni. Art.
13 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, ha la firma
e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente dura in carica tre anni. I
compiti del Presidente sono: 1) coordinare l’esecuzione delle
deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo; 2) illustrare
il rendiconto annuale all’assemblea, previa approvazione del consiglio
direttivo; 3) studiare e promuovere le varie iniziative, atte a realizzare
gli scopi dell’associazione e a diffonderne l’attività; 4) decidere
i provvedimenti d’urgenza con successiva ratifica da parte del consiglio
direttivo; 5) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie. Art.
14 - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche
non soci, e dura in carica tre anni. Il collegio elegge nel proprio
seno un Presidente: i membri del collegio dei revisori prestano la
loro opera gratuitamente hanno il compito di controllare la
gestione amministrativa dell’associazione. Art.15
L’associazione provvede ai suoi scopi mediante l’appoggio morale ed
economico dei soci, di enti, istituzioni e di tutte le persone che ne
vorranno sostenere l’attività. An.
16 - Le sovvenzioni economiche vengono amministrate secondo le direttive
del consiglio direttivo che avalla tutte le spese ordinarie e approva
preventivamente quelle straordinarie. Art.
17 - L’anno
amministrativo inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Entro il 31 gennaio di ogni anno, sarà compilato dal tesoriere,
eletto dal consiglio direttivo, un rendiconto amministrativo che sarà
sottoposto all’approvazione del consiglio direttivo e dei revisori
dei conti e reso noto ai soci tramite affissione all’albo presso la
sede dell’associazione, trenta giorni prima della convocazione della
assemblea generale che dovrà definitivamente approvarlo. Il tesoriere
dovrà predisporre i dati per il bilancio di previsione e il consunti-vo
da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Previo accordo
con il Presidente, il tesoriere potrà aprire conti correnti presso Istituti
Bancari, con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione
di assegni, fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti
conti. Il tesoriere riceve e custodisce gli importi delle quote sociali,
le elargizioni ed i versamenti vari; provvede ai pagamenti previsti
dal bilancio. Art.
18 - In caso di deliberazione di scioglimento da parte dell’assemblea,
la stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in
ordine alla devoluzione del patrimonio. Art.
19 - Per quanto non contemplato da questo statuto sì rinvia al codice
civile e alla normativa vigente in materia di volontariato.
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